Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 marzo 1980
Art. 27. Doveri, incompatibilita' e cumulo di impieghi

Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri, incompatibilita' e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni.
Il dipendente non puo' esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale.
I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonche', all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso.
Analogo obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonche' al restante personale dei servizi di igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle leggi regionali.
Il dipendente e' tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale presso la quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Puo' essere peraltro autorizzato a risiedere in localita' diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e sempreche' sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.
Dell'autorizzazione e' data comunicazione scritta all'interessato.
Per le zone a popolazione sparsa puo' essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonche' il personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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