Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 marzo 1980
Art. 59. Riammissione in servizio

Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, puo' essere riammesso in servizio con motivato provvedimento della regione.
La riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione dall'impiego ed e' subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della eta', e alla vacanza del posto.
Al dipendente riammesso in servizio si applicano le, disposizioni di cui all' art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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