Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 50Articolo 52
Versione
1 marzo 1980
Art. 51. Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare

Per quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle unita' sanitarie locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni.
Competente ad infliggere la censura e' il dirigente del presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai dirigenti dei presidi, servizi o uffici e ai coordinatori sanitari e amministrativi la sanzione e' inflitta dal presidente del comitato di gestione.
Contro il provvedimento del dirigente del presidio, servizio o ufficio con cui viene inflitta la censura e' ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.
L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione spetta a chi e' competente ad infliggere la sanzione della censura, nonche' al coordinatore sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
I provvedimenti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale e al Ministro sono di competenza, rispettivamente, del coordinatore sanitario o amministrativo e del presidente del comitato di gestione.
I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e la destituzione sono comunicati alla regione.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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