Art. 73. Rapporti convenzionali in corso
In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali gia' instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attivita' in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori.
Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, e' esonerato dal requisito del limite di eta'. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 ha disposto (con l'art. 35 comma 2) che "i rapporti convenzionali di cui all' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983."
In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali gia' instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attivita' in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori.
Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, e' esonerato dal requisito del limite di eta'. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 ha disposto (con l'art. 35 comma 2) che "i rapporti convenzionali di cui all' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983."