Art. 28. Responsabilita'
In materia di responsabilita', ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le unita' sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.
In materia di responsabilita', ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le unita' sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.