Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 marzo 1980
Art. 29. Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale

Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.
In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico.
Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.
Qualora un posto cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso in piu' posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione.
All'assegnazione provvede l'unita' sanitaria locale di appartenenza.
In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza o presso altra unita' sanitaria locale della regione.
All'assegnazione del posto vacante presso l'unita' sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un posto vacante presso altra unita' sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione puo' disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione.
provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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