Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1980
Art. 4. Ruolo tecnico

Il ruolo tecnico e' ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore.
Il personale laureato del ruolo tecnico e' classificato in tre posizioni funzionali.
Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente