Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 63Articolo 65
Versione
1 marzo 1980
Art. 64. Tabelle di equiparazione

Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sara' inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1, avra' luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti.
Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unita' sanitarie locali avra' luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle.
L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 , sara' attuato con le modalita' fissate dalle leggi regionali, secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto.
I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianita' di servizio e di qualifica, nonche' al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli gia' deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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