Articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 78Articolo 80
Versione
1 marzo 1980
Art. 79. Personale eletto a cariche pubbliche

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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