Art. 79. Personale eletto a cariche pubbliche
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta.