Articolo 37 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 350
Articolo 36Articolo 38
Versione
29 giugno 1971
Art. 37.

Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.
In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio regionale, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio e' convocato per la elezione del successore.
Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla meta' dei propri membri.
Il Consiglio e' convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971
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