Articolo 47 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 350
Articolo 46Articolo 48
Versione
29 giugno 1971
Art. 47.

L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi autonomistici e democratici, al piu' ampio decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicita'.
La struttura degli uffici e' articolata in funzione delle esigenze suddette.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
Chiunque puo' chiederne copia, con le modalita' stabilite dalla legge regionale.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971