Articolo 64 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 350
Articolo 63Articolo 65
Versione
29 giugno 1971
Art. 64.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'.
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalita' indicate dal Regolamento.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971