Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 marzo 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 marzo 1980 |
Commentari • 4
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di Pasquale Serrao d'Aquino Sommario Parte Seconda: 6. Le valutazioni di professionalità dei magistrati con funzioni - 6.1. Il procedimento - 6.2. Le fonti di conoscenza - 6.2.1. Fonti di conoscenza atipiche, integrazione istruttoria e partecipazione procedimentale dell'interessato - 6.2.2. Iniziativa autonoma dei singoli consiglieri - 6.2.3. Assunzione d'ufficio da parte del Consiglio giudiziario di informazioni - 6.2.4. Facoltà di audizione del magistrato - 6.3. L'autorelazione - 6.4. L'acquisizione dei provvedimenti a campione - 6.5. Prerequisiti, parametri e indicatori - 6.6. L'esito della valutazione e i possibili sfasamenti temporali - 6.6.1. Un caso di valutazione negativa …
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Giurisprudenza • 56
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 208Provvedimento: Sentenza modello uso bollo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA in composizione monocratica, in persona del Cons. IE D'LI, ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 208/2025 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24185 del registro di Segreteria proposto da L. R. M., nato a [...] il omissis ed ivi residente in via omissis n. omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Augusto Romeo (cod. fisc: [...]), con studio in Reggio Calabria, via G. De Nava 122, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: …Leggi di più...
- art. 203 e seguenti d.P.R. n. 1092/1973·
- art. 26 legge n. 315/1967·
- principio del contraddittorio·
- annullamento in autotutela·
- legittimo affidamento·
- giurisdizione giudice contabile·
- danno risarcibile·
- riscatto contributivo·
- onere della prova·
- art. 21-nonies legge n. 241/1990
Versioni del testo
- Art. 1.
L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione. - Art. 2.
L'aspettativa, concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. - Art. 3.
Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.