Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 maggio 1973
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Versione
8 gennaio 1982
Art. 12.
Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, e artistica), compreso il personale insegnante ((dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma)) e' statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.
Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua, e' richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico. ((Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria e' ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca))
Fermo restando il requisito dell'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle localita' stesse e riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti al gruppo ladino delle predette localita' possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca e hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
((Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'.
L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle localita' ladine e' richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle localita' ladine))
Entrata in vigore il 8 gennaio 1982
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