Legge 7 luglio 2009, n. 88

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 22552 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22552 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – Dott. MELE Maria Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 32951-2018 proposto da: T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO TOSCANO; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, …

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  • 2Circolare del Giorno
    https://www.fiscoetasse.com/

    La Circolare del Giorno In data 22 gennaio 2010 l'esecutivo ha approvato, sulla base della Legge Delega n. 88 del 2009, il Decreto Legislativo per l'attuazione di alcune Direttive Comunitarie che incidono significativamente sui principi che da anni governano il funzionamento dell'Iva. Il testo definitivo è stato approvato senza apportare modifiche alla bozza iniziale resa disponibile in data 12 novembre 2009. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione della bozza e la pubblicazione del decreto definitivo, allo scopo di fornire alcuni chiarimenti operativi, è peraltro già intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 58 del 31/12/2009. Le norme comunitarie, che hanno …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Abbonamenti FISCOeTASSE.com
    https://www.fiscoetasse.com/

    La Circolare del Giorno Come noto, sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps i seguenti soggetti: • professionisti senza Cassa di categoria; • collaboratori coordinati e continuativi; • collaboratori a progetto; • collaboratori occasionali; • lavoratori autonomi occasionali con reddito > € 5.000 • incaricati alla vendita a domicilio con reddito > € 5.000; • associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. L'Inps, con Circolare n. 13 del 2 febbraio scorso, ha reso note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2010, pari a: • 26% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, più …

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  • 5SOMMARIO - Finanza & Fisco n. 26 del 2025
    Redazione Fiscale · https://www.finanzaefisco.com/ · 5 dicembre 2025
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: Lombardi Renzulli Antonio, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con …
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    • raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
    • applicabilità·
    • esclusione·
    • banche e istituti di credito o risparmio

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2015, n. 8568
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 8417/2013 proposto da: SERIANA 00 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 491 domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRÈ …
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    • ambito applicativo·
    • fondamento·
    • fattispecie·
    • dimidiazione dei termini ex artt. 119 e 120 cod. proc. amm·
    • giudizio in cassazione per motivi di giurisdizione·
    • esclusione·
    • opere pubbliche (appalto di)·
    • controversie

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 354
    Provvedimento: Sentenza n. 354/2026 Depositata il 13/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente CIARDIELLO STEFANO, Relatore DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3755/2025 depositato il 19/05/2025 proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - …
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    • art. 40 DPR 633/72·
    • art. 39 DPR 600/73·
    • art·
    • accertamento analitico-induttivo·
    • art. 63 DPR 633/72·
    • competenza territoriale Guardia di Finanza·
    • art. 157 DL 34/2020·
    • art. 33 DPR 600/73·
    • art. 54 DPR 633/72·
    • art. 67 DL 18/2020·
    • art. 68 DL 18/2020·
    • art. 52 DPR 633/72·
    • art. 157 c. 7 bis DL 24/2020·
    • art. 51 DPR 633/72·
    • art. 34 L. 4/1929

  • 4Trib. Lucca, sentenza 04/05/2024, n. 599
    Provvedimento: N. R.G. 6027/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Unica CIVILE Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa n. 6027/2016 in materia di vendita di cose immobili, a cui sono riunite le cause n. 6031/2016, n. 6201/2016 e n. 6214/2016, promosse da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), (C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi dall'avv. Denise D'Anniballe (C.F. ed elettivamente domiciliati presso C.F._5 il suo studio in Viareggio, Via delle Darsene 25, come da procura allegata alla comparsa di …
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    • regolarizzazione urbanistica e catastale·
    • classificazione acustica del territorio·
    • DPCM 5/12/1997·
    • art. 3 comma 1 lettera e) L. 447/1995·
    • vizi e difformità acustiche·
    • requisiti acustici passivi·
    • compensazione spese di lite·
    • spese di CTU·
    • cessata materia del contendere

  • 5Trib. Rovigo, sentenza 03/02/2025, n. 73
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Rovigo Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di primo grado iscritta al n. 632/2023 R.G. e promossa da (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 - attrice - in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MOLARO VINCENZO, contro C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 - convenuta - in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MANFRINI MICHELE, Conclusioni di parte attrice: come da atto di citazione. Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della …
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    • sproporzione valore immobile/credito·
    • art. 2875 cc·
    • condanna per lite temeraria·
    • art. 96 c.p.c.·
    • iscrizioni ipotecarie pregresse·
    • riduzione ipoteca·
    • art. 2872 cc·
    • valutazione valore immobile·
    • art. 2874 cc·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
  • Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
    Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
    5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
    6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 .
    7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

    ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 1, comma 23-undecies) che "L' articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 , relativamente alla direttiva 2008/118/CE , relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega e' quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa".
  • Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
    b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
    c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.
    Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della Costituzione , le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
    d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ;
    e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
    f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
    g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
    h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 53 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell' art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 .»:
    «Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
    2. La durata della permanenza domiciliare non puo' essere inferiore a sei giorni ne' superiore a quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato di detenzione.
    3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i criteri di cui all' art. 133, comma secondo, del codice penale , il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.
    4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.».
    - Per l' art. 117, quarto comma, della Costituzione , si veda nelle note all'art. 11.
    - Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.»:
    «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
    a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
    b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
    d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
    3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 .».