Articolo 13 del Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 novembre 1994
Art. 13. 1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subi'to la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attivita' il cui svolgimento e' subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validita' di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione e' autenticata ai sensi dell' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilita' di essere titolare del predetto documento.
2. L'attestazione di cui al comma 1 e' eseguita, entro 24 ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validita', all'esercizio dei diritti e delle attivita' inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione e' inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.
Entrata in vigore il 24 novembre 1994
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