Articolo 5 della Legge 29 marzo 1951, n. 327
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 giugno 1951
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Versione
3 marzo 1992
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 111 ))
Entrata in vigore il 3 marzo 1992
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