Articolo 53 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
Articolo 52Articolo 54
Versione
17 giugno 1923
Art. 53.


L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli Istituti magistrali.

L'Istituto magistrale e' di sette anni; i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.

Entrata in vigore il 17 giugno 1923
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente