Articolo 1 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
Articolo 2
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17 giugno 1923
Art. 1.


Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Entrata in vigore il 17 giugno 1923
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