Articolo 82 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
Articolo 81Articolo 83
Versione
17 giugno 1923
Art. 82.


La promozione e' conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.

Entrata in vigore il 17 giugno 1923
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