Articolo 10 della Legge 10 febbraio 1982, n. 39
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 marzo 1982
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Versione
3 marzo 1991
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43))
Entrata in vigore il 3 marzo 1991
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