Articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 febbraio 1998
Art. 4. Valutazione del colloquio e dei titoli 1. Il giudizio di idoneita' e' formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, della anzianita' di servizio, del curriculum formativo e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza della organizzazione del Servizio sanitario nazionale abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalita' dell'interessato.
2. L'idoneita' e' conseguita dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 6,6 relativo ai seguenti titoli:
a) orario di incarico nel rapporto convenzionale, ovvero, se ricorre il caso, orario di incarico complessivo nei due rapporti convenzionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41/1991 e n. 218/1992 , per un numero di ore settimanali fino ad un massimo di 38: punti 0,10 per ora;
b) anzianita' di incarico per i primi cinque anni di attivita': punti 0,10 per mese;
c) anzianita' di incarico per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno: punti 0,50;
d) specializzazione: punti 0,50 per ciascuna specializzazione;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneita' comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di punti 0,30;
f) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3,00;
g) curriculum formativo: fino ad un massimo di punti 3,00.
3. Per le valutazioni dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.
Note all'art. 4:
- Per i decreti del Presidente della Repubblica n. 41/1991 e n. 218/1992 vedi note all'art. 1.
- Il decreto ministeriale del 30 gennaio 1982 reca: "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ". In particolare l'art. 10 e' il seguente:
"Art. 10. - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.
La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova.
Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale ''medici''.
In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori.
La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:
data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi;
che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'.
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.
Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1998
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