2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all' articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai ((rispettivi)) Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresi' quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all' articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all' articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.