Articolo 10 ter del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
Articolo 10Articolo 10 quater
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8 giugno 2013
Art. 10-ter. (( (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). )) (( 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";
b) al comma 6, le parole: ", al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse. ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2013
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