Art. 8-bis. (Disposizioni a tutela dei cittadini utenti). 1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, (( .
. . )) , del presente decreto ((e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
. . )) , del presente decreto ((e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".