Articolo 20 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1991
Art. 20.
Disciplina dei libri fondiari
1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e successive modificazioni, per le formalita' relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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