Articolo 2 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1991
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Versione
2 marzo 1997
Art. 2.
Base imponibile per le trascrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
(( 2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa ))
Entrata in vigore il 2 marzo 1997
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