Articolo 15 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1991
Art. 15.
Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
b) le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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