Articolo 16 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 1991
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29 aprile 2012
Art. 16.
Formalita' e volture da eseguirsi a debito
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all' art. 316 del codice di procedura penale ;
((b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni))
c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 ((...))
d) le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
e) le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
((2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15))
Entrata in vigore il 29 aprile 2012
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