Articolo 19 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 18Articolo 20
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1 gennaio 1991
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3 ottobre 2024
Art. 19.
((Tasse per i servizi ipotecari e catastali)) ((24))

1. ((Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.)) ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Entrata in vigore il 3 ottobre 2024
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