Articolo 5 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1991
Art. 5.
Trascrizione del certificato di successione
1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformita' alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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