Procedimenti e termini
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'articolo 33, ((comma 1)) , del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 . ((24))
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 . In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990 .
3. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. (16a)
--------------- AGGIORNAMENTO (16a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3 , e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all' art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".