Articolo 18 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 gennaio 1991
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Versione
14 novembre 2000
Art. 18.
Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento
1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire (( mille )) per difetto se la frazione non e' superiore a lire (( cinquecento )) e per eccesso se superiore (( , ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. ))
Entrata in vigore il 14 novembre 2000
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