Articolo 12 - Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1991
Art. 12.
Uffici competenti
1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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