Articolo 9 del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281
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9 ottobre 1931
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3 agosto 2000
Art. 9.


Il reclutamento dei militari della Regia guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamento volontario;

2° per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, subordinatamente all'assentimento dei competenti Ministeri, i quali hanno facolta' di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali o di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

3° per riammissione in servizio dei militari del Corpo in congedo illimitato.

Per essere reclutati nella Regia guardia di finanza occorre:

a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

b) essere celibi o vedovi senza prole, salve le eccezioni che verranno stabilite con regolamento; ((22))

c) aver compiuto il 18° e non avere oltrepassato il 30° anno di eta'; eccezione fatta per i militari del Corpo in congedo illimitato, per i quali il limite massimo e' elevato a 35 anni purche' non sia trascorso un anno dall'ottenuto congedo;

d) possedere il requisito della buona condotta;

e) non avere riportato condanne per delitti;

f) avere costituzione fisica sana e robusta;

g) sapere leggere e scrivere.

Tutti gli arruolati, fatta eccezione dei riammessi, frequentano apposito corso di istruzione presso la legione allievi.

L'allievo che, per qualita' fisiche, intellettuali, morali od anche disciplinari, salvo il procedimento disciplinare per quelle mancanze che determinano il trasferimento alle compagnie di correzione, si dimostrera' inidoneo a disimpegnare il servizio nella Regia guardia di finanza, potra' essere licenziato dal Corpo, con ordine del comandante generale su proposta di una Commissione composta dal comandante della legione, di un ufficiale superiore comandante di battaglione e di un capitano comandante di compagnia allievi.

--------------- AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall' art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223 , nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole".
Entrata in vigore il 3 agosto 2000
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