--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 895 , convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall' art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 , e' prorogato di un anno".