Articolo 7 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917
Articolo 6Articolo 8
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13 novembre 1925
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1 gennaio 1935
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2 novembre 1946
Art. 7.

Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari dev'essere munito di apposita licenza-abbonamento.

La licenza per le radioaudizioni circolari e la ricevuta di abbonamento alle radioaudizioni stesse sono rilasciate dagli uffici postali del Regno.

La licenza si ottiene pagando un diritto fisso annuo di L. 3 a favore dello Stato. (7) ((15))

L'abbonamento deve essere fatto per un anno, e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da darsi alla societa' concessionaria dall'utente almeno un mese prima della scadenza.

L'importo dell'abbonamento di cui all'art. 8 a favore del concessionario e l'importo del diritto di licenza a favore dello Stato, potranno essere pagati subito per intero, oppure in 12 rate mensili anticipate.

L'esazione delle rate mensili (abbonamento e diritto di licenza) verra' effettuato a domicilio dell'utente a mezzo di agenti postali.

Al pagamento della quota mensile sara' aggiunto un diritto di 50 centesimi a favore dell'Amministrazione postale-telegrafica.

Le somme riscosse per conto della societa' saranno accreditate alla medesima nel conto corrente postale relativo.

Nella licenza saranno indicati il nome, cognome, la paternita' e la residenza abituale dell'abbonato.

Ogni utente di apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari deve avere una licenza.

Le bollette di esazione mensile che non venissero soddisfatte saranno rimesse a cura dell'ufficio postale alla societa' concessionaria.

--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 4 ottobre 1934, n. 1691 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 aprile 1935, n. 762 , ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Il diritto fisso erariale per le licenze di radioaudizioni circolari, stabilito con l' art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 , e' stabilito in L. 4, fermo restando il diritto supplementare semestrale di L. 2, quando l'abbonamento e' pagato in rate semestrali". --------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 211 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del diritto fisso sulle licenze speciali di radioaudizioni prevista, dal 3° comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , aumentata dall' articolo 14 del regio decreto legge 4 ottobre 1934, n. 1691 , convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762 , viene elevata a lire 20".
Entrata in vigore il 2 novembre 1946
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