2. La societa' puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali ; la societa' puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , ha disposto (con l'art. 11-quinquies, comma 2) che "L' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143 , per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' autorizzata altresi' a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate
o da loro controllate."