Art. 14. Disposizioni generali 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , corrisponde, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. ((Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.)) 2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.
3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e Le condizioni e le modalita' della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Salvo quant'altro previsto dall' articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.
3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e Le condizioni e le modalita' della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Salvo quant'altro previsto dall' articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.