Articolo 7 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 maggio 1998
>
Versione
30 giugno 1999
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 7. Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )) . ((3)) 2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.(3)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )) . ((3)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )) . ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 6, comma 23) che la modifica al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2004.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente