Articolo 3 del Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63
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22 giugno 2018
Art. 3. Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della proprieta' industriale e' sostituita dalla seguente: «Segreti commerciali».
2. All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».
Note all'art. 3:
- La rubrica della Sezione VII del Capo II del decreto legislativo n. 30 del 2005 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Sezione VII - Informazioni segrete».
- Il testo dell' articolo 98 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».
Entrata in vigore il 22 giugno 2018
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