Articolo 16 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 12 terArticolo 17
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
15 febbraio 1991
Art. 16.
Arresto in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12))
3. Nell'avvalersi ((della facolta' prevista dal comma 1)) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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