Articolo 34 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 33Articolo 32 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 34.
Impugnazione dell'esercente la potesta' dei genitori
1. L'esercente la potesta' dei genitori puo', anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potesta' dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarita' di una impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra anche in relazione ai motivi.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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