Articolo 36 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 32 bisArticolo 37
Versione
24 ottobre 1989
Art. 36.
Applicazione delle misure di sicurezza
nei confronti dei minorenni
1. La misura di sicurezza della liberta' vigilata applicata nei confronti di minorenni e' eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e' applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed e' eseguita nelle forme dell'articolo 22.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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