Articolo 21 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 19Articolo 22
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
15 febbraio 1991
Art. 21.
Permanenza in casa
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' imporre limiti o divieti alla facolta' del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione e' disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonche' gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
((4. Il minorenne al quale e' imposta la permanenza in casa e' considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura e' eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.))
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice puo' disporre la misura del collocamento in comunita'.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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