Articolo 18 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
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24 ottobre 1989
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15 febbraio 1991
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14 giugno 2023
Art. 18.
(Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. ((Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del fermo e' informata altra persona idonea maggiorenne.))
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre che nei casi previsti dall' articolo 389 del codice di procedura penale , il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto davanti a se'.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 14 giugno 2023
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