Articolo 37 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
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Art. 37.
Applicazione provvisoria
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale , il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura e' applicata se ricorrono le condizioni previste dall' articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38. (17) (22) ((26))
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Entrata in vigore il 9 agosto 2025
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