Articolo 12 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 10Articolo 12 bis
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
17 settembre 2024
>
Versione
15 novembre 2024
Art. 12.
Assistenza all'imputato minorenne
1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale.
1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza ((di una o piu')) delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Entrata in vigore il 15 novembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente