Articolo 26 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 25Articolo 27
Versione
24 ottobre 1989
Art. 26.
Obbligo della immediata declaratoria
della non imputabilita'
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato e' minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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