Articolo 6 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
15 novembre 2023
Art. 6.
(( (Servizi minorili). )) ((1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale)) .
Entrata in vigore il 15 novembre 2023
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